O.C.C. – Sovraindebitamento

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI IMPERIA

(OCC IMPERIA)

 

 

Il Ministero della Giustizia, in data 06/02/2019, ha disposto l'iscrizione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Imperia, al numero progressivo 196, nella sezione A del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202. 

 

Decreto iscrizione OCC (clicca qui)

Regolamento (clicca qui)

 

Il Registro degli OCC e l'Elenco dei Gestori della crisi da sovraindebitamento sono consultabili nell'apposita area del sito del Ministero della Giustizia.  

L'OCC costituito presso l'ODCEC di Imperia è l'Organismo n. 196.

La finalità del procedimento di legge (L. n.3/2012) è quello di porre rimedio alle situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole. A tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche tra cui i piccoli imprenditori sotto soglia ex art.1 L.F., imprenditori agricoli, professionisti, fondazioni e associazioni riconosciute, associazioni sportive, start up innovative e consumatori che, secondo la legge, non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali, è concesso oggi, con l'ausilio degli OCC, di formulare una proposta di accordo con il ceto creditorio con un progetto di ristrutturazione dei debiti, o presentare un "piano del consumatore", oppure richiedere la liquidazione del patrimonio. Utilizzando la procedura di composizione della crisi, a seguito di un provvedimento giudiziale, potrà scattare il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore.

 

REFERENTE DELL'ORGANISMO: BOREA Paolo        

 

Elenco dei gestori della crisi OCC Imperia:

Elenco nomine gestori della crisi anno 2019

Elenco nomine gestori della crisi anno 2020

Elenco nomine gestori della crisi anno 2021

Elenco nomine gestori della crisi anno 2022

 

Domanda di iscrizione all'elenco dei gestori della crisi (clicca qui)

 

NORMATIVA

 

LINEE GUIDA del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (clicca qui)

 

SEDE DELL'ORGANISMO:

presso ODCEC di Imperia -  Via XXV Aprile, 94 bis Imperia (IM) (di fronte al Palazzo di Giustizia)

tel. 0183 961021 - fax 0183 754507 (L'Organismo riceve solo su appuntamento)

e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. (per informazioni)

PEC: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. (per invio istanze e comunicazioni ufficiali)

Codice Fiscale OCC 91047600084

 

COORDINATE BANCARIE DELL'ORGANISMO:

Per pagare i compensi, diritti e spese, il conto corrente dell'Organismo ha le seguenti coordinate bancarie:

BANCO BPM SpA - FILIALE DI IMPERIA - C/C 000000018820

ABI 05034 - CAB 10500 - C/C 000000018820

IBAN IT53M0503410500000000018820

ATTENZIONE: utilizzare solo per i versamenti OCC.

 

REQUISITI

Il debitore che si rivolge all'OCC deve avere la residenza o la sede principale della propria attività nella provincia di Imperia.

 

requisito soggettivo: non deve essere assoggettato (né assoggettabile) alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267 del 1942.

Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:

  • non svolgono attività d'impresa;
  • sono professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;
  • sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all'art. 1 l.fall.;
  • sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.);
  • sono imprenditori agricoli;
  • sono "start up innovative" indipendentemente dalle loro dimensioni.

  

requisito oggettivo: vi deve essere lo stato di "sovraindebitamento" definito come "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" (Art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012). Il concetto di "sovraindebitamento" è diverso da quello di insolvenza della legge fallimentare in quanto prevede non solo l'incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia specificato il rapporto di tale squilibrio.

 

MODULISTICA ORGANISMO

  • Modulistica richiesta soggetto privato:      

Istanza nomina gestore da soggetto privato piano del consumatore

A - Anagrafica richiedente

B - Cointestatario - Codebitore

C - Ulteriore cointestatario - Fidejussore

D - Nucleo familiare

E - Spese fisse per esigenze familiari

F - Debiti in generale e nel dettaglio

G - Descrizione passività del debitore

H - Descrizione attività del debitore

I - Crediti

 

  • Modulistica richiesta soggetti diversi dai privati

Istanza nomina gestore da soggetto NON privato - Accordo di composizione

G - Descrizione passività del debitore

H - Descrizione attività del debitore

L - Domande sull'azienda

M - Raccolta dati - Situazione del sovraindembitamento

 

da inviarsi:

via email all'indirizzo PEC: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , o tramite raccomandata oppure da consegnarsi a mano alla segreteria dell'Ordine negli orari di apertura al pubblico.

 

Non verranno accettate domande incomplete

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