Aggiornamento Codici ATECO2007

L’Istat ha provveduto all’aggiornamento 2022 della classificazione delle attività economiche Ateco 2007.

Tra gli altri cambiamenti, sono state riorganizzate – anche su sollecitazione del Consiglio Nazionale – le sottocategorie all’interno della categoria Ateco 69.20.1 - Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile.

In particolare, è stato modificato il contenuto del codice Ateco 69.20.11, già riservato ai “servizi forniti da dottori commercialisti”, che ora è invece dedicato ai “servizi forniti da commercialisti”, includendovi pertanto tutti gli iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico e quindi anche i ragionieri commercialisti, ai quali era precedentemente destinato il codice Ateco 69.20.12 (già “servizi forniti da ragionieri e periti commerciali”).

Il contenuto del codice Ateco 69.20.12 è stato, conseguentemente, anch’ esso modificato, per cui ora esso accoglie i “servizi forniti da esperti contabili”, ossia da soggetti iscritti nella sezione “B” dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

I soggetti interessati dalla nuova codifica (in particolare, i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico, le associazioni professionali, le società semplici e le società tra professionisti partecipate da ragionieri commercialisti con codice Ateco 69.20.12) potranno quindi comunicare all’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1° aprile p.v., la variazione del proprio codice attività da 69.20.12 a 69.20.11, tramite il modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva – Imprese individuali e lavoratori autonomi) o il modello AA7/10 (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva – Soggetti diversi dalle persone fisiche), tenendo presente che i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono avvalersi della Comunicazione Unica da trasmettere in via telematica al Registro delle imprese, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l’unico adempimento da svolgere.

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