Procedura di segnalazione illeciti whistleblowing

Segnalazioni condotte illecite (WHISTLEBLOWING)

Segnalazione di illeciti di interesse generale nell’ambito dell’amministrazione pubblica

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Con il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.

COSA FA ANAC:

L’attività di vigilanza anticorruzione dell’Autorità si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, in un’ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti.


L’Autorità, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla Delibera n. 469 del 9 giugno 2021.

«Linee guida in  materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)», in un’ottica  di prevenzione  della  corruzione,  può  avviare un’interlocuzione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Amministrazione oggetto di segnalazione o disporre l’invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l’Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza.

Il servizio è dedicato ad imprese (Lavoratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica) ed Amministrazioni Pubbliche (Dipendente delle amministrazioni pubbliche e dipendente di un ente di diritto privato).

Nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in vigore dal 03/09/2020 (Approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 1°luglio 2020 con Delibera n. 690 – Clicca Qui per leggerlo

Direttiva Whistleblowing

A seguito dell'approvazione e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. 24/2023 è stata data attuazione alla Direttiva UE n. 1937/2019 (c.d. "Direttiva Whistleblowing").

Le segnalazioni effettuate in forma anonima non sono considerate ai sensi dell'art. 54-bis e sono trattate come segnalazioni ordinarie. Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale.

In ogni caso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 24/2023, si potrà ricorrere all'A.N.A.C. anche nel caso di inefficienza dei sistemi interni, ove vi sia rischio di ritorsioni ovvero nel caso in cui la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. L'A.N.A.C., sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali, dovrà emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 24/2023, le Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. All'A.N.A.C. viene altresì attribuita la competenza in materia sanzionatoria, sia nel settore pubblico che privato.

L'interessato può depositare la propria istanza, a mano, nell'urna posta nei locali della Sede dell'Ordine, in orario di apertura ufficio.

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